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Area Comunicazione

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato - Sessione 2023

Si comunica che è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 115 del 12 giugno 2023 di indizione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato - Sessione 2023.

La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da €.16,00 con allegata copia del documento d'identità.

Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza tramite Posta certificata - Pec (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della Pec) in un unico file formato Pdf. 

Anche per la sessione 2023 l'esame consisterà in un unica prova orale ( Art. 3 dell'O.M. ) con inizio delle prove il 28 novembre 2023. 

Il termine di presentazione delle domande dei candidati scade il 12 luglio 2023.

La segreteria del collegio di Bari. 

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Gli Esami di Stato

Agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario si accede, previo svolgimento di un tirocinio, con:
  • l diploma di perito agrario (Legge 54 del 21 febbraio 1991, di modifica della Legge 434 del 28 marzo 1968), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici – “Agraria, agroalimentare e agroindustria” - di cui al Decreto del Presidente della repubblica 88 del 2010;
  • il diploma universitario triennale: 
- Biotecnologie Agro-industriali
- Economia ed Amministrazione delle Imprese Agricole
- Economia del Sistema Agroalimentare e dell’Ambiente
- Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura
- Produzioni Animali
- Produzioni Vegetali
- Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno
- Viticoltura ed  Enologia
 
 
  • le classi di laurea triennale: 
L-2  -  Biotecnologie
L-21 - Scienze della Pianificazione Territoriale,    Urbanistica,   Paesaggistica e Ambientale
L-7 -   Ingegneria  Civile ed Ambientale
L-18 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-25 - Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
L-26 - Scienze e Tecnologie Agro-alimentari 
L-32 - Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura
L-38 - Scienze Zootecniche e Tecnologie delle  Produzioni Animali

 

Esami di abilitazione – Sessione 2022

Formazione

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Buona Pasqua

Da parte del Presidente e di tutto il Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e dei periti Agrari Laureati , i migliori auspici di una serena festività pasquale.

 

 

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Esami di Stato 2022 per l'abilitazione alla libera professione

Sono indetti gli Esami di Stato - Sessione 2022 per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario laureato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei candidati scade  il 5 maggio 2022

Le Ordinanze sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 27 del 5 aprile 2022.

Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato consistono, per la sessione 2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. 

Si ricorda (vedi l'ordinanza ministeriale) che la prova d’esame verrà effettuata in una sede virtuale mediante l'uso di piattaforme fornite dal Consiglio/Collegio Nazionale. L'inizio della prova è fissato per il 22 Novembre 2022, ore 8.30. Sarà comunicato un calendario degli ammessi il giorno 17 Novembre. 


Presentazione della Domanda

E' presente sul sito dell'Albo Unico dei Periti Agrari la Domanda per l'ammissione agli esami di Stato 2022. La domanda va stampata, corredata di marca da bollo, firmata ed inviata nelle modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2022 (via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).

Il format della domanda di partecipazione agli esami (simile alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti) è strutturata come da fac simile allegato all’Ordinanza Ministeriale, ed è completa solo con gli allegati, ovvero il curriculum vitae, il modello F23 editabile e l’elenco dei documenti.

Altri documenti utili, in particolare il modello F23 per il pagamento e a quale Ufficio delle Agenzia delle Entrate indirizzarlo, si trovano nella seguente sezione delle circolari e dei comunicati nazionali (scorrere la pagina fino in fondo): Area Comunicazione e Trasparenza > Circolari e Comunicati Nazionali > Esami di Stato 2022

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Nuovo Codice Ateco per i Periti Agrari: 74.90.13

Il Capo Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità PMI a (Roma) ha trasmesso al Consiglio Nazionale, su richiesta del medesimo, una nota ufficiale sulle modalità di aggiornamento della tabella di classificazione delle attività economiche "Ateco 2007 - Aggiornamento 2022" che  integralmente alleghiamo.

Si ricorda brevemente la questione. Nella revisione annuale 2022 l’Istat ha accolto le reiterate istanze del Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati fornite in seno alla Commissionale Nazionale esperti Isa (Indici sintetici di affidabilità), stabilendo la separazione del codice Ateco 74.90.12 e la creazione di due nuovi codici: il 74.90.13 dedicato alle attività di consulenza fornita dai periti agrari e il 74.90.14 per le attività di consulenza fornite da altri economisti specializzati in agricoltura. D'ora in poi, quindi, il codice 74.90.12 manterrà solo le attività di consulenza fornite dagli agrotecnici. Il 74.90.11 rimane appannaggio degli agronomi.

 

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Formazione Continua e Crediti Formativi

Le Piattaforme per la gestione della formazione continua

Il CNPAPAL ha realizzato una piattaforma per la gestione dell’attività formativa dei propri iscritti, dove è possibile iscriversi agli eventi formativi autorizzati  per cui è previsto l’attribuzione di CFP, consultare la propria posizione, inserire la domanda di autocertificazione e le richieste di riconoscimento di ulteriori attività formative, ricordando che l'accesso all'area personale avviene cliccando su "Iscritti" (menu in alto) e accedendo con i dati di accesso personali comunicati dal Collegio. Poi si procederà tramite "iscrizione eventi" all'interno del menu "formazione professionale".

Si segnala che anche l'ente di formazione Tecnoacademy è accreditato con il CNPAPAL e la partecipazione ai corsi di formazione accreditati, permette  il riconoscimento dei crediti formativi.


I Crediti Formativi Professionali

L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Si possono conseguire CFP:

  1. a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
  2. b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate negli artt.4, 5, 6 del Regolamento per la formazione.

Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP e il numero massimo di CFP cumulabili è 90. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

Il regolamento individua diverse tipologie di attività formative che permettono di conseguire CFP:

  • “Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’Agricoltura dell’Ambiente e del Territorio nel sistema di istruzione secondaria, superiore e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;
  • “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
  • “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano. 

Obbligo di aggiornamento professionale

L’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137: “Art. 1 Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare………

Art. 3
Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua……..”

Il legislatore ha pertanto previsto l’obbligo in capo ai Professionisti dell’aggiornamento formativo. In data 16/10/2013 il CNPAPAL (Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) ha adottato il Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario, in data 28 marzo 2014 sono state approvate le “LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA”.

In data 11/12/2014 il CNPAPAL ha presentato agli ordini territoriali il portale per la gestione della Formazione oltre alle integrazioni alle “LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA” ed a fine Dicembre è stato reso disponibile sul portale del CNPAPAL il modulo per l’Autocertificazione dell’Aggiornamento Informale.

In data 31/05/2018 il CNPAPAL ha approvato il nuovo regolamento della formazione continua con entrata in vigore dal 1° luglio 2018 e efficace dal 1 gennaio 2018.


Soggetti obbligati e soggetti esonerati dall'obbligo

Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale. Sono esonerati dalla formazione gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione. Possono essere motivo di esonero ( totale o parziale) dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte del professionista, i seguenti casi:

  • il professionista in attività che abbia superato il 70° anno di età e che risulti aver ottemperato agli obblighi della Formazione Continua di cui all’art. 3 del Regolamento della Formazione Continua negli ultimi tre anni di iscrizione all’Albo;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Sono previsti esoneri parziali/totali in caso di Maternità /Paternità per un anno, servizio militare volontario e servizio civile, Malattia o Infortunio, Assistenza figli o parenti entro il primo grado cosi come esplicato nelle integrazioni alle linee di indirizzo per la formazione continua.

Il Professionista che intende usufruire dell’esonero, dovrà inoltrare domanda al proprio Ordine Territoriale con la richiesta di esenzione secondo l’articolo 12 del Regolamento per la formazione; l’Ordine Territoriale, valutata la domanda presentata dal Professionista, provvederà a riconoscere l’esonero inviando comunicazione sia all’iscritto che al CNPAPAL provvedendo poi ad inserirlo nella piattaforma della Formazione Continua.

Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento della Formazione Continua. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l’attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.


 

Formazione

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